La diffida ad adempiere si configura come negozio giuridico unilaterale recettizio
La diffida ad adempiere non puo` produrre effetti contro ed oltre la volonta` del suo autore il quale puo` sempre rinunciare ad avvalersi della risoluzione gia` verificatasi per l`inutile decorso del termine fissato nella diffida o dichiarato giudizialmente, ripristinando l`obbligazione rimasta inadempiuta. La diffida ad adempiere si configura come negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale il diffidante manifesta la volonta` di risolvere il contratto con l`esercizio irrevocabile della facolta` di scelta tra risoluzione ed adempimento e con la consapevolezza di non potere impedire la risoluzione dal momento in cui la diffida giunge a conoscenza del diffidato. Si tutelano cosi` l`interesse dell`inadempiente a non rimanere indefinitivamente esposto all`arbitrio della parte adempiente e quello generale che siano rimesse nella circolazione economica le risorse coinvolte nella vicenda contrattuale.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 23315 dell`8 novembre 2007
|
Non intercorre un rapporto di specialita` fra la contravvenzione di comparaggio ed il delitto di corruzione
Nel quadro dell`attivita` di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e` vietato all`informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonche` al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. E la violazione di questo divieto integra la contravvenzione dell`art. 123 d.lgs. 24/4/2006, n. 219, punita dal successivo art. 147, comma 5 con l`arresto fino a un anno e con l`ammenda da 400 a 1.000 euro. Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di comparaggio previsto dal T.u.l.s., che e` stata introdotta dal legislatore (gia` con l`art. 11 d.lgs. 30/12/1992, n. 541, poi abrogato dall`art. 158, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006) a tutela anticipata della correttezza dell`attivita` promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini. Per cont ... ( continua)
|
Misure di sicurezza del ricovero in casa di cura e del ricovero in ospedale psichiatrico
Le misure di sicurezza del ricovero in casa di cura e del ricovero in ospedale psichiatrico sono diverse e non fungibili, come esplicitamente previsto dall`art. 215 c.p. . Pertanto, una volta che l`autorita` giudiziaria ha scelto l`applicazione di una di esse, non e` consentito agli organi deputati all`esecuzione decidere di mutarla.
Cassazione Penale, Sezione Prima, Sentenza n. 39498 del 3 ottobre 2007 - depositata il 25 ottobre 2007
|