L`azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell`ente impositore
Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, e` soltanto l`ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarita` della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario puo` considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l`oggetto della domanda di accertamento. Pertanto, l`azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende l`indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l`incasso, non ha piu` la disponibilita` per averle tr ... ( continua)
|
Prevenzione infortuni sul lavoro, le facolta` concesse all`imputato
In tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, la facolta` concessa all`imputato di chiedere l`oblazione di cui all`art. 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 e non e` alternativa ad essa, ma puo` essere sempre esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l`oblazione prevista o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell`oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando pero` che tale procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo piu` volte citato che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa.
Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 44369 del 24 ottobre 2007 - depositata il 29 novembre 2007
|
Si produce la sospensione della copertura assicurativa, non opponibile al danneggiato, nel caso in cui l`assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso
In tema di mancato pagamento del premio assicurativo l`art. 1901 c.c. distingue l`ipotesi di cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) da quella in cui non siano pagati i premi successivi (comma 2). Poiche` l`art. 7 L. 990/1969 fa salvo il disposto del solo comma 2, se l`assicurato non paga i premi successivi, la copertura assicurativa resta sospesa e la sospensione e` opponibile al danneggiato. Se l`assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, si produce ugualmente la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non e` opponibile al danneggiato, sicche` l`assicuratore deve risarcire il danno e puo` soltanto esperire l`azione di rivalsa nei confronti dell`assicurato a norma dell`art. 18 L. 990/1969. La disciplina prevista nei commi 1 e 2 dell`art. 1901 a seconda che il mancato pagamento riguardi il premio e la prima rata di premio oppure i premi successivi non mira a distinguere tra l`ipotesi dell`unicita` del premi ... ( continua)
|